Abstract
[Ita:]Le norme del t.u.f. che impongono obblighi di informazione sono "imperative" e perciò inderogabili. Esse tuttavia non danno luogo a nullità ai sensi dell'art. 1418, 1°co., c.c. perché la nullità c.d. virtuale si verifica quando la norma è in contrasto con elementi "strutturali ed oggettivi" del contratto. Sotto il profilo sistematico, la conclusione di un contratto valido non è di ostacolo alla tutela risarcitoria per l'inosservanza delle regole di comportamento che si siano verificate nella fase precontrattuale. Qualora i medesimi obblighi si collochino nella fase di esecuzione del contratto e la loro violazione integri un inadempimento di non scarsa importanza, può anche chiedersi la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
| Titolo tradotto del contributo | The violation of information obligations between rules of conduct and rules of validity |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 918-927 |
| Numero di pagine | 10 |
| Rivista | OBBLIGAZIONI E CONTRATTI |
| Volume | III |
| Numero di pubblicazione | 11 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2007 |
Keywords
- buona fede
- obblighi di informazione
Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di 'La violazione degli obblighi di informazione tra "regole di comportamento" e "regole di validità"'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver