Abstract
[Ita:]Le norme del t.u.f. che impongono obblighi di informazione sono "imperative" e perciò inderogabili. Esse tuttavia non danno luogo a nullità ai sensi dell'art. 1418, 1°co., c.c. perché la nullità c.d. virtuale si verifica quando la norma è in contrasto con elementi "strutturali ed oggettivi" del contratto. Sotto il profilo sistematico, la conclusione di un contratto valido non è di ostacolo alla tutela risarcitoria per l'inosservanza delle regole di comportamento che si siano verificate nella fase precontrattuale. Qualora i medesimi obblighi si collochino nella fase di esecuzione del contratto e la loro violazione integri un inadempimento di non scarsa importanza, può anche chiedersi la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The violation of the information obligations between "rules of conduct" and "rules of validity" |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 918-927 |
Numero di pagine | 10 |
Rivista | OBBLIGAZIONI E CONTRATTI |
Volume | III |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2007 |
Keywords
- buona fede
- obblighi di informazione