Abstract
[Ita:]In questa nota l’autore critica la sentenza della Cassazione, secondo cui la fattispecie della circonvenzione d’incapace prevista dall’art. 643 c.p. deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in violazione della medesima. In contrasto con tale affermazione si ritiene invece che la norma penale violata nel caso in esame, seppur imperativa, non vieti il contratto in sé, ma soltanto la condotta scorretta con la quale una delle parti ne ottiene la conclusione, sfruttando la situazione di deficienza psichica in cui versa l’altra. Si esclude pertanto la fattispecie prevista dall’art. 1418, co. 1, c.c., che ha riguardo alle ipotesi in cui contrario alla norma sia il contratto come atto di autonomia e non come comportamento di una o di entrambe le parti durante le trattative.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Civil protection of the incapacitated victim of circumvention |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 999-1006 |
Numero di pagine | 8 |
Rivista | I CONTRATTI |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2004 |
Keywords
- annullabile
- circonvenzione
- contratto
- imperativa
- incapace
- norma
- nullo
- reato