Abstract
[Ita:]La Commissione tributaria provinciale di Milano ha fornito condivisibili chiarimenti sull’istituto della sospensione dei rimborsi: secondo l’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 la sospensione può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario, anche con sentenza non passata in giudicato, giacché, di fronte ad un accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto di credito dell’Erario, vengono meno gli effetti che giustificano l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The non-definitive sentence favorable to the taxpayer precludes the precautionary measure of suspension of the repayment |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 2692-2695 |
Numero di pagine | 4 |
Rivista | IL FISCO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- MISURE CAUTELARI SOSPENSIONE RIMBORSO FERMO AMMINISTRATIVO