Abstract
[Ita:]L’obbligo, posto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, a carico dei possessori di immobili soggetti ad ICI, di denunziare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’«inizio» del possesso (e per gli immobili posseduti al 1° gennaio 1993, con la scadenza del «termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992»), ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile
ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The autonomous sanctioning of the multi-year omission of the ICI declaration |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | N/A-N/A |
Rivista | GT |
Volume | 2009 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- ICI SANZIONI