Abstract
[Ita:]In base all’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 ed in precedenza all’art. 14 D.Lgs. n. 22/1997 l’ordine di rimozione
dei rifiuti presenti sul fondo puo` essere rivolto al proprietario solo quando questi abbia concorso,
con la propria condotta quantomeno colposa, a violare l’obbligo di abbandono o di deposito incontrollato
di rifiuto sul suolo e nel suolo: infatti, il legislatore non ha configurato la responsabilita` del proprietario
come oggettiva - alla stregua di un’obbligazione propter rem -, ma come una responsabilita` soggettiva,
nella quale la colpa o il dolo integrano un elemento costitutivo della fattispecie. In particolare, non e`
ravvisabile la colpa del proprietario in ragione della mancata recinzione del fondo: infatti, ai sensi dell’art.
841 c.c. la chiusura del fondo costituisce una facolta` e non mai un obbligo del proprietario.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The joint and several liability of the owner for the waste left on the bottom (note to Cons. Stato, section V, 19 March 2009, n. 1612) |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 231-236 |
Numero di pagine | 6 |
Rivista | URBANISTICA E APPALTI |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- ordine di rimozione
- responsabilità
- rifiuti