La responsabilità solidale del proprietario per i rifiuti abbandonati sul fondo (nota a Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612)

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Abstract

[Ita:]In base all’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 ed in precedenza all’art. 14 D.Lgs. n. 22/1997 l’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo puo` essere rivolto al proprietario solo quando questi abbia concorso, con la propria condotta quantomeno colposa, a violare l’obbligo di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e nel suolo: infatti, il legislatore non ha configurato la responsabilita` del proprietario come oggettiva - alla stregua di un’obbligazione propter rem -, ma come una responsabilita` soggettiva, nella quale la colpa o il dolo integrano un elemento costitutivo della fattispecie. In particolare, non e` ravvisabile la colpa del proprietario in ragione della mancata recinzione del fondo: infatti, ai sensi dell’art. 841 c.c. la chiusura del fondo costituisce una facolta` e non mai un obbligo del proprietario.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The joint and several liability of the owner for the waste left on the bottom (note to Cons. Stato, section V, 19 March 2009, n. 1612)
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)231-236
Numero di pagine6
RivistaURBANISTICA E APPALTI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2009

Keywords

  • ordine di rimozione
  • responsabilità
  • rifiuti

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