Abstract
[Ita:]Il bilancio d'esercizio è redatto dagli amministratori e deve essere da questi comunicato con la relazione al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve approvarlo. Il bilancio rimane a disposizione dei soci, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale, salvo il maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) previsto dallo statuto. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere poi depositato presso il registro delle imprese.
Entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, le società quotate mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The half-yearly report in the amendments to Consob regulation no. 11971/99 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 205-220 |
Numero di pagine | 16 |
Rivista | LE SOCIETÀ |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2000 |
Keywords
- Consob
- Regolamento Emittenti
- Relazione semestrale