Abstract
[Ita:]L’art. 2, commi 7-10, l. n. 134 del 2021 introduce disposizioni immediatamente precettive volte a favorire la compiuta identificazione dell’indagato e dell’imputato apolide, di cui non si conosce la cittadinanza, nonché cittadino non appartenente all’Unione europea e, comunque, sprovvisto di codice fiscale. L’Autore analizza la nuova disciplina, evidenziando le implicazioni sul funzionamento del casellario giudiziale interno ed europeo e con esso del sistema c.d. ECRIS-TCN, come imposto dal Regolamento UE 2019/816 del 17 aprile 2019, fondato sulla raccolta all’interno dei singoli Paesi dell’Unione europea del Codice unico identificativo.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The "new" identification of the suspect-accused stateless person or coming from non-EU countries |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 1456-1460 |
| Numero di pagine | 5 |
| Rivista | DIRITTO PENALE E PROCESSO |
| Volume | 2021 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2021 |
OSS delle Nazioni Unite
Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile
-
SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni solide
Keywords
- ECRIS-TCN
- Identificazione
- apolidi
- codice univoco identificativo
- indagato
- stranieri
Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di 'La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
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