La mancata risoluzione del concordato preventivo omologato non esclude la fallibilità. Considerazioni per un’interpretazione restrittiva del nuovo art. 119, comma 7°, c.c.i.i.

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Abstract

[Ita:]Le Sezioni Unite della Cassazione definiscono un quadro completo dei rapporti tra concordato preventivo e fallimento, ammettendo la fallibilità del debitore dopo l’omologazione del concordato, pur in assenza di risoluzione, allorché l’insolvenza si manifesti nella sua incapacità di adempiere il concordato. Pertanto, si esclude — in modo condivisibile — che la fallibilità dell’impresa in concordato sia assoggettata a regole speciali, volte a riconoscere ai soli creditori concordatari la legittimazione alla proposizione della relativa istanza fintanto che il concordato non sia risolto. Questo scritto si sofferma sul tema delle conseguenze dell’apertura del fallimento in relazione agli effetti dilatori, esdebitatori e segregatori del concordato preventivo. Inoltre, vengono esaminate le questioni interpretative che si profilano in relazione alla disposizione di cui all’art. 119, comma 7°, c.c.i.i., nella parte in cui viene previsto che la risoluzione sia condizione per la fallibilità, a meno che l’insolvenza non sia dovuta ai debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Failure to terminate the approved composition with creditors does not exclude bankruptcy. Considerations for a restrictive interpretation of the new art. 119, paragraph 7, c.c.i.i.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)769-782
Numero di pagine14
RivistaBANCA BORSA TITOLI DI CREDITO
Volume2022
Stato di pubblicazionePubblicato - 2022

Keywords

  • crisi d'impresa
  • fallimento
  • inadempimento
  • risoluzione concordato preventivo

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