Abstract
[Ita:]Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato interessato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The location of the competitive offense in the Brussels regime: reflections in light of the flyLAL II judgment of the Court of Justice of the European Union |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 693-710 |
Numero di pagine | 18 |
Rivista | Cuadernos de Derecho Transnacional |
Volume | Vol. 11 |
DOI | |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2019 |
Keywords
- antitrust torts, special jurisdiction in matters relating to tort, localization of the loss, market criterion, private antitrust enforcememt
- illeciti concorrenziali, foro speciale degli illeciti, localizzazione del danno, criterio del mercato, private antitrust enforcement