Abstract
[Ita:]Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'art. 21, punto 1, della VI direttiva CEE (rifusa poi dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE), solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'IVA nei confronti delle Autorità tributarie. Conseguentemente, i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere it rimborso delle somme indebitamente versate alle Autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata. Questa soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta, che prevede l'istituto della sostituzione tributaria.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The legitimacy for the refund of the VAT not due belongs to the person who issues the invoice |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | N/A-N/A |
Rivista | GT |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2007 |
Keywords
- IVA
- prestatore dei servizi
- rimborso