La individuazione del termine per la presentazione di nuovi elementi di prova passa dai principi di neutralita` , effettivita` e proporzionalita`

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Abstract

[Ita:]La Corte di giustizia dell’Unione Europea si e` recentemente pronunciata in relazione alla compatibilita` della normativa slovena con i principi di neutralita` fiscale dell’iva, di effettivita` e proporzionalita` nella parte in cui la legge statale riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di emanare un atto di accertamento in rettifica dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti del contribuente anche nell’eventualita` in cui questi abbia dimostrato, seppur oltre i termini previsti ex lege, la sussistenza delle condizioni per fruire dell’esenzione iva prescritta dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Come avra` modo di rilevarsi, la normativa slovena non sembrerebbe pregiudicare il principio di neutralita` fiscale dell’iva e quello di effettivita` . Se cio` e` vero, parrebbero porsi profili di incompatibilita` con i principi di proporzionalita` ed equita` fiscale. Cio` anche alla luce di un sintetico confronto con la normativa italiana applicabile in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The identification of the deadline for the presentation of new evidence depends on the principles of neutrality, effectiveness and proportionality
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1158-1172
Numero di pagine15
RivistaDIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE
Volume2023
Stato di pubblicazionePubblicato - 2023

Keywords

  • IVA
  • Neutralità
  • Proporzionalità

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