Abstract
[Ita:]Il soggetto passivo, che, non annotando la fattura di acquisto nell’apposito registro, non ha computato l’IVA in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, ha comunque diritto al rimborso del credito IVA indicato in fattura ed
indebitamente incamerato dall’Erario. È questo il principio del tutto condivisibile affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21457 del 2009, nella quale il giudice di legittimità opera una netta ed appropriata distinzione tra diritto al rimborso e diritto alla detrazione dell’IVA afferente le fatture passive, che, non essendo state registrate, non hanno partecipato né alla liquidazione periodica né alla liquidazione a conguaglio effettuata con la dichiarazione annuale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The unposted passive invoice legitimates the refund of VAT |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | N/A-N/A |
Rivista | CORRIERE TRIBUTARIO |
Volume | 2009 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- IVA RIMBORSO FATTURA