Abstract
[Ita:]Le norme di diritto internazionale privato assolvono una funzione che si può definire relazionale. Spetta a loro stabilire in quali circostanze ed in che modo l’ordinamento del foro si apra, in funzione della regolamentazione di fattispecie di natura privatistica, a valori giuridici di altri ordinamenti statali. Questa apertura assume forme differenti a seconda della esigenza pratica che si tratta di soddisfare e delle norme impiegate per rispondervi. Le norme sui conflitti di leggi, cioè quelle deputate ad individuare la legge applicabile alla situazione considerata, chiedono talora alle autorità del foro di prendere a parametro, nell’esercizio delle loro funzioni, le regole generali ed astratte di un ordinamento straniero. Le norme che disciplinano l’efficacia delle decisioni e degli atti stranieri dispongono che, a certe condizioni, debba tenersi per deciso o per accertato nel foro quanto sia stato deciso o accertato dalle autorità di uno Stato straniero. In ogni apertura verso l’altro è insito un rischio. La legge straniera che le norme di conflitto rende applicabile nel foro potrebbe essere ispirata a valori che contraddicono quelli del foro; la sentenza straniera di cui viene prospettato il riconoscimento e l’esecuzione potrebbe consacrare un assetto che il foro considera ingiusto o essere il frutto di un procedimento che il foro non considera equo. Da qui la predisposizione di speciali salvaguardie volte a scongiurare questo pericolo, a partire dalla c.d. eccezione di ordine pubblico, vale a dire la previsione in virtù della quale la legge richiamata dalle norme di conflitto non deve e non può essere applicata allorché la sua applicazione produrrebbe effetti incompatibili con i valori che definiscono l’identità dell’ordinamento del foro, e – analogamente – la sentenza straniera, anche quando siano riunite le condizioni che normalmente bastano a garantirne l’efficacia nel foro, non può e non deve trovare attuazione quando il suo riconoscimento si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con quei medesimi valori. L’immagine che si è appena tratteggiata – quella di un ordinamento che difende i propri valori, messi a repentaglio dal contatto con valori stranieri – racconta, in realtà, solo una parte della storia. Chi scorge nell’apertura propiziata dalle norme di diritto internazionale privato un pericolo per i valori del foro, spesso non vede che proprio tale apertura costituisce, in realtà, un modo particolare per realizzare i valori dell’ordinamento. In altre parole, sono gli stessi valori del foro che impongono, in qualche caso, di aprire l’ordinamento locale alle regole generali ed astratte di un paese diverso o ai provvedimenti delle relative autorità. Una chiusura preconcetta verso l’esterno, in nome della sua diversità, costituirebbe un ostacolo alla realizzazione piena ed efficiente di quei valori.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The defense of the fundamental values of the Italian legal system in the private international law of individuals, families and inheritances |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Atti del Convegno Federnotizie 2022 |
Pagine | 2-8 |
Numero di pagine | 7 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2023 |
Evento | Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Convegno Federnotizie 2022 - Milano Durata: 14 ott 2022 → 14 ott 2022 |
Convegno
Convegno | Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Convegno Federnotizie 2022 |
---|---|
Città | Milano |
Periodo | 14/10/22 → 14/10/22 |
Keywords
- Diritto internazionale privato
- Ordine pubblico
- Private international law
- Public policy