Abstract
[Ita:]Il legislatore, con la riforma della prescrizione ad efficacia differita introdotta dalla l. n. 3 del 2019, non ha valutato gli impatti sistematici dell’impossibilità a partire dal 1 gennaio 2020 di dichiarare la stessa prescrizione in appello sulle norme del codice di procedura penale, che, per contro, tale situazione presuppongono. In particolare, l’art. 578 (in tema di decisione sugli effetti civili) e l’art. 578-bis c.p.p. (in tema di confisca “allargata” e ora – proprio dopo la l. n. 3 del 2019 – di confisca per uno dei reati contro la P.A. ai sensi e nei limiti indicati dal “nuovo” art. 322-ter c.p.), subiscono un’abrogazione implicita in parte qua anch’essa differita. Ad essere svuotato di contenuto, sempre in via indiretta, è anche l’obbligo per il giudice di dichiarare la prescrizione “in ogni stato e grado del processo” ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The decision on civil effects and confiscation without conviction in the appeal. Law no. 3 of 2019 (so-called sweepers) transforms articles 578 and 578 bis cpp in a term discipline |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1-12 |
Numero di pagine | 12 |
Rivista | DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2019 |
Keywords
- Confisca
- Prescrizione