Abstract
[Ita:]Lo scritto analizza l'ordinanza n. 25064 resa dalla Corte di cassazione il 16 settembre 2021. La Corte ha affermato che l’art. 64, lettere b) e g) della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The granting of a freezing injunction does not preclude the recognition in Italy of the subsequent judgment on the merits given in the same judgment |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 356-365 |
Numero di pagine | 10 |
Rivista | TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE |
Volume | 2022 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2022 |
Keywords
- Ordine pubblico processuale
- Procedural public policy
- Recognition and enforcement of foreign judgments
- Riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere