Abstract
[Ita:]Il saggio affronta l’esegesi del nuovo testo dell’art. 2103, c.c., nella versione introdotta dall’art. 3, d. lgs. n. 81/2015. Dopo una ricognizione storica dell’evoluzione della disciplina delle mansioni, anche alla luce dei problemi organizzativi che essa involge, l’autore si occupa delle principali criticità interpretative delle regole sulla mobilità orizzontale. Egli evidenzia non soltanto il ruolo sovrano della contrattazione collettiva nel delimitare il novero dei compiti esigibili dal datore di lavoro, ma anche i principi desumibili dalla direttrice di tutela dell’art. 2087, c.c.: il rispetto della personalità morale del lavoratore sub specie della sua professionalità deve ispirare anche oggi il datore nell’esercizio dello jus variandi orizzontale. Il breve paragrafo finale trova conferme a quanto sostenuto anche sul piano della teoria economica: un’illimitata fungibilità di mansioni nuoce in ultima analisi proprio all’efficienza dell’impresa.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Jus variandi and protection of professionalism after the Jobs Act (ie what remains of Article 13 of the Workers' Statute) |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 39-67 |
Numero di pagine | 29 |
Rivista | VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO |
Volume | I |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- Art. 2103, c.c.
- Art. 3, d. lgs. n. 81/2015
- Employee tasks
- Jobs Act
- Mansioni
- Sect. 2103, Civil Code
- Sect. 3, legislative decree n. 81/2015