Il vestito nuovo dell’imperatore. (The Emperor's new clothes)

Nicola Magnavita

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Abstract

[Ita:]La persona che devo visitare è in ritardo, mi ha telefonato per dirmi che è bloccata nel traffico. È una giovane signora, che qualche mese fa ha avuto una diagnosi di carcinoma metastatizzato. Dopo la chirurgia, la chemioterapia, il trattamento radiante e quello ormonale tuttora in corso, scatta l’obbligo di legge di una nuova visita prima che possa essere esposta al rischio di “lavoro con terminale video”. Da vecchio medico del lavoro che ha visto tanti ammalarsi ancor giovani e morire di malattie professionali, continuo ad essere convinto che il videoterminale, se qualcuno non te lo tira in testa, non può farti un gran male. E so che i video moderni non sono quegli infernali strumenti a fosfori verdi davanti ai quali ho passato migliaia di ore nella gioventù, ma pervasivi dispositivi dai quali mia nipote, che non ha ancora tre anni, trae giochi, canzoni e fotografie. Un direttore incapace o colleghi invidiosi sono molto più nocivi di un videoterminale. Personalmente ho sempre cercato di trasformare la visita con esame ergo-oftalmologico “di legge” in un intervento di promozione della salute, dandole cadenza annuale. Ma mi sono spesso scontrato con Responsabili dei Servizi di Prevenzione tesi a convincere il datore di lavoro che, aumentando la frequenza delle visite, io stessi facendo qualcosa di diverso o magari di contrario alla legge. Quanto alle visite dopo malattia, già negli anni ’70 da medico di fabbrica avevo disposto che gli operai si presentassero a visita indipendentemente dalla convocazione ogni volta che avevano un problema di salute. C’era proprio bisogno di una sanzione penale per l’omissione di qualcosa che il medico del lavoro ha sempre fatto, quando ce ne è stato bisogno? Ma tant’è! Lungi da me l’idea di oppormi ad una legge dello Stato, anche se ritengo idiota costringere una donna che ha dovuto sopportare il trauma di una diagnosi impietosa quando si ha un figlio di cinque anni ed uno di pochi mesi ad impegnare una giornata della sua vita in ossequio alla burocrazia. Nell’attesa, sfoglio “La Medicina del Lavoro”. Ecco una Lettera interessante sul ruolo del medico competente [1]. Viene definito centrale. Vediamo un po’. Collaborazione alla valutazione dei rischi. “Di fatto nella grande maggioranza dei casi la valutazione dei rischi (VDR) viene ad essere svolta senza il contributo del MC”. Una bella centralità, non c’è che dire. Ma ecco: “a rafforzare la necessità della sua presenza, è l’obbligo di firma che il MC deve apporre in calce allo stesso, che ha un significato di condivisione dei rischi descritti e quindi di una precisa responsabilizzazione su quanto riportato…” Benissimo, ho capito. Il MC non conta nulla, ci pensa il “Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) a rendere subalterno e marginale il suo ruolo”, ma il MC ha la piena responsabilità penale di quanto il SPP scrive ed il Datore di Lavoro sottoscrive. Nelle non poche occasioni in cui non condividevo l’identificazione dei rischi, le modalità di misurazione o i risultati del DVR, ho sempre messo per iscritto le mie indicazioni, che sono state peraltro quasi sempre disattese o ignorate. Mi sono quindi trovato innumerevoli volte nella condizione di non condividere un DVR che ho l’obbligo di sottoscrivere. Particolare non trascurabile, ho poi l’obbligo di redigere un Piano Sanitario: potrò farlo allora sulla base delle mie opinioni e degli elementi che ricavo dal sopralluogo, o devo piegarmi a quello che suggerisce l’RSPP? La Lettera non me lo chiarisce. Gli Autori questo stato di cose però lo conoscono bene, infatti dicono che quello del MC “è un obbligo generalmente poco valorizzato e poco rispettato, lasciando un vuoto che viene colmato da altri consulenti aziendali anche senza averne i presupposti di conoscenza”. Naturalmente ciò comporta “notevoli conseguenze sulla qualità della valutazione”. Gli Autori certo si saranno accorti che il DVR è il
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The new dress of the emperor. (The Emperor's new clothes)
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)74-76
Numero di pagine3
RivistaLA MEDICINA DEL LAVORO
Volume105
Stato di pubblicazionePubblicato - 2014

Keywords

  • medicina del lavoro, medico competente, diritto penale, prevenzione, vigilanza

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