Abstract
[Ita:]1. La questione: il ruolo degli Incoterms nell’individuazione del luogo della consegna dei beni «in base al contratto» ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b del regolamento Bruxelles I-bis. – 2. L’ordinanza delle Sezioni Unite 28 giugno 2022 n. 20633. – 3. La logica sostanzialistica del foro speciale della materia contrattuale. – 4. Natura sostanziale degli accordi sul luogo dell’adempimento: loro disomogeneita` rispetto agli accordi di scelta del foro; loro assoggettamento, anche ai fini della giurisdizione, alle norme regolatrici della sostanza del rapporto. – 5. Accertamento del consenso all’incorporazione di un Incoterm e ricostruzione del significato della volontà così espressa: la prospettiva dei conflitti di leggi. – 6. Segue. La prospettiva della convenzione di Vienna sulla compravendita di beni mobili. – 7. Le condizioni di efficacia dell’accordo secondo la Cassazione: il requisito della «chiarezza». – 8. Inconciliabilità dell’approccio della Cassazione con le indicazioni ricavabili dalle sentenze Zelger, Car Trim ed Electrosteel della Corte di giustizia. – 9. Rilievi conclusivi.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The role of Incoterms in the conventional determination of the place of delivery: critical notes on the jurisprudence of the Cassation |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 562-590 |
| Numero di pagine | 29 |
| Rivista | RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE |
| Volume | 58 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2022 |
Keywords
- Sale of goods
- Competenza giurisdizionale
- Compravendita di beni
- Jurisdiction