Abstract
[Ita:]Nelle organizzazioni complesse i processi decisionali si sviluppano secondo percorsi articolati: si tratta di ambiti, perciò, in cui non vi è un ‘garante-decisore solitario’. L’impedire un dato evento offensivo non dipende, infatti, sic et simpliciter dall’attivazione di un singolo intervento ostativo, quanto, piuttosto, dall’agire collettivo secondo procedure organizzate, che comportano l’implementazione coordinata di poteri aventi per oggetto sia l’acquisizione di informazioni, sia la sollecitazione e il controllo dell’operato altrui. Non si può fare a meno di rilevare, allora, come siffatta concezione sistemica si dimostri difficilmente conciliabile con il concetto tradizionale di Garantenstellung: nozione la quale è concepita, a tutt’oggi, secondo un approccio individualistico-accusatorio ormai anacronistico. In prospettiva de iure condendo, occorre, pertanto, focalizzare l’attenzione anche sul piano dell’agire collettivo. Alla luce di ciò, si propone, dunque, l’introduzione, nell’ambito della disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di un’apposita clausola di equivalenza.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The crime of improper omission in the framework of a systemic approach to the offensive event |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 309-346 |
Numero di pagine | 38 |
Rivista | CRIMINALIA |
Volume | 2020 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- art. 40, comma 2, c.p.
- concezione sistemica e concetto tradizionale di Garantenstellung
- omesso impedimento dell’evento offensivo nei sistemi complessi