Abstract
[Ita:]Il contributo svolge osservazioni critiche rispetto ad una recente sentenza della Corte di cassazione, che ha affrontato il problema del porto in luogo pubblico del kirpan, il pugnale tradizionale delle comunità Sikh. Confermando un orientamento accolto di recente dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 24084 del 15 maggio 2017 la Corte ha ribadito che il porto del kirpan in luogo pubblico non è consentito, in quanto costituisce una violazione della normativa in materia di armi. La libertà di religione, garantita dall'art. 19 Cost., non integra secondo la Cassazione un "giustificato motivo" idoneo, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, ad escludere la sussistenza del reato. La decisione suscita riflessioni critiche in relazione ai limiti attribuiti alla libertà religiosa nel nostro ordinamento ed al ruolo riconosciuto, nel caso di specie, alle esigenze di pubblica sicurezza.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The Sikhs' dagger between security needs and regulatory-cultural prohibitions |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 2208-2214 |
Numero di pagine | 7 |
Rivista | GIURISPRUDENZA ITALIANA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2017 |
Keywords
- Armi ed esplosivi
- Giustificato motivo
- Libertà religiosa
- Pluralismo religioso
- Porto di armi od oggetti atti ad offendere
- Sicurezza pubblica