Abstract
[Ita:]La Dir. CE. 2000/78 determina altresì (art. 4.2) che gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d’adozione della Direttiva, o anche prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d’adozione della Direttiva, disposizioni che contemplino una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Tale differenza non costituisce peraltro discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui sono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica alla luce delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The principle of non-discrimination and religious freedom in working relationships: the difficult balance between the needs of the individual and the needs of religious confession, |
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Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | Atti convegno |
Pagine | 38-48 |
Numero di pagine | 11 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2017 |
Keywords
- lavoro
- libertà religiosa
- non discriminazione
- organizzazioni di tendenza