Abstract
[Ita:]Secondo la giurisprudenza comunitaria lo svolgimento di un’attività economica è l’elemento qualificante dell’impresa ai sensi degli artt. 82 (ex 86) e 86 (ex 90) del Trattato. Anche nell’ordinamento italiano la nozione di impresa, desunta dalla definizione codicistica di imprenditore (art. 2082 c.c.), si fonda sullo svolgimento di “un’attività economica organizzata”.
In entrambi i casi il carattere economico dell’attività è stato ricollegato a modalità di azione conformi al principio di economicità, inteso però in accezioni non coincidenti. Tale principio caratterizza oggi anche l’amministrazione pubblica.
Lo scritto si propone di comprendere se il principio di economicità abbia un significato comune o assuma invece significati diversi in ciascuno di tali contesti, attraverso l'esame del suo fondamento giuridico e della sua ragion d’essere.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The principle of economy in the notion of business and public administration |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 332-338 |
Numero di pagine | 7 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2003 |
Keywords
- economicità
- impresa
- pubblica amministrazione