Abstract
[Ita:]La sentenza in commento ha escluso la configurabilità di un potere ufficioso del giudice amministrativo di convertire, alla luce di considerazioni equitative e di pubblico interesse, la domanda di annullamento in domanda risarcitoria. Si analizzano le ragioni giuridiche della decisione, da individuare principalmente nella ricostruzione del giudizio amministrativo come un processo a giurisdizione soggettiva, retto dal principio della domanda, nonché nell’esigenza di non contravvenire al principio di legalità della funzione giurisdizionale. A partire dalle indicazioni contenute nella sentenza, si ipotizza una risposta alle istanze di giustizia sottese all’ordinanza di rimessione, che, adoperando i collaudati strumenti della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e dell’annullamento parziale, possa ritenersi rispettosa dei fondamentali principi riaffermati dal Consiglio di Stato.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The principle of demand in the administrative process. The plenary meeting no. 4 of 2015 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 2207-2221 |
Numero di pagine | 15 |
Rivista | IL FORO AMMINISTRATIVO |
Volume | 2015 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- giustizia ammnistrativa - domanda - risarcimento - annullamento
- justice - administrative law - due process - standing - judicial action