Abstract
[Ita:]I lavoratori parasubordinati meritano la applicazione delle tutele classiche del Diritto del lavoro subordinato, come previsto dopo la riforma del cd. Job Act (in base all'art. 2, d. lgs. n. 81/2015) solo se rispondono alla figura del lavoratore "organizzato", ovvero che svolge una prestazione esclusivamente personale e in modo etero-organizzato dal committente anche in relazione a tempo e luogo di lavoro. Si deve intendere che la ratio della estensione delle tutele risieda nella somiglianza delle situazioni tra i due tipi di lavoratori, che restano diversi poiché uno è autonomo e l'altro subordinato, e in particolare la analogia si ricollega al fatto che la prestazione esclusivamente personale indica uno stato di estraneità all'organizzazione altrui anche in termini di assenza di poteri giuridici di governance.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The parasubordinate work organized by the client |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 88-90 |
Numero di pagine | 3 |
Rivista | MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO |
Volume | 2015, Supplemento "Colloqui giuridici sul lavoro", n. 1/2015 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- Job Act e lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- lavoro organizzato
- parasubordinazione