Abstract
[Ita:]Il contributo esamina criticamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 che ha abolito il divieto di fecondazione eterologa previsto nella Legge 40 del 2004. Le osservazioni critiche mosse nei confronti della sentenza riguardano: il mancato rispetto del margine di apprezzamento degli Stati (rispetto che sarebbe stato doveroso alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo riguardante il caso S.H. vs Austria del 3 novembre 2011); la considerazione del figlio come oggetto di diritti altrui, invece che come soggetto di diritti propri; l'aver disatteso il principio del "superiore interesse del minore" presente nella Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo e ignorato la preferenza per l'unitarietà delle figure genitoriali contenuta nell'art. 30 Cost.; l'improprio riferimento all'istituto dell'adozione per giustificare la fecondazione eterologa; l'ambiguità sul diritto di conoscere la propria identità genetica per i figli concepiti da eterologa; l'errato richiamo dell'art. 3 Cost., tenuto conto della differenza tra procreazione naturale e procreazione tecnologica e tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa; i profili di discriminazione per i figli dell'eterologa; la sostanziale diversità tra "dono" dei gameti e "dono" di tessuti o di organi. Si osserva, inoltre, che la disciplina dello status anagrafico non elimina i possibili danni dell'eterologa, la possibile deriva eugenetica, il possibile disordine sociale. L'esame della sentenza 162/2004 e delle ordinanze che l'hanno preceduta, ha messo in luce la mancanza di una voce processuale che si esprima in un contraddittorio a favore del concepito e dei suoi diritti. Per questo, è apprezzabile il PDL "Norme sulla attuazione del principio del contraddittorio nei procedimenti civili in materia di procreazione medicalmente assistita". Il contributo si conclude ritenendo, al momento, non opportuno un nuovo intervento legislativo sulla PMA. Tuttavia se fosse riaperto un dibattito parlamentare - fermo restando quanto è attualmente in vigore della Legge 40/2004 -, esso dovrebbe essere circoscritto solo a due profili: esclusione dell'anonimato per i donatori (per scoraggiare l'eterologa) e definizione rigorosa di cosa si deve intendere per "strettamente necessario" riguardo alla produzione soprannumeraria di embrioni umani (per evitare l'accumulo di embrioni congelati dovuto a un'incontrollabile discrezionalità dei medici).
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The "son at all costs" and "medically assisted procreation". Thus the Constitutional Court forgets the primacy of children's interests and rights. The sentence no. 162 of 2014 and the return of the heterologist to Italy |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 367-403 |
Numero di pagine | 37 |
Rivista | MEDICINA E MORALE |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
Keywords
- biodiritto , genitorialità, famiglia.
- biolaw
- diritti del concepito
- famiglia
- family
- fecondazione eterologa
- genitorialità
- heterologous fertilization
- medically assisted procreation
- parenthood
- procreazione artificiale
- rights of human embryo