Abstract
[Ita:]Il tema del diritto a conoscere le proprie origini, quale diritto umano fondamentale, è proclamato in via generale dall’art. 7 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989). Tale norma riconosce al bambino, “nella misura del possibile”, il “diritto di conoscere i suoi genitori e di essere allevato da essi”. È di rilievo anche il successivo art. 8 che impegna gli Stati “a rispettare il diritto del fanciullo alla propria identità”.
Dopo la sentenza costituzionale 162/2014 che ha annullato il divieto di “procreazione medicalmente assistita” (PMA) eterologa , già contenuto nell’art. 2/4 della Legge 40/2004 , si è posto il problema se e in quale misura il principio sopra indicato debba essere applicato anche nel caso in cui un figlio sia stato generato mediante PMA con gameti (uno o entrambi) estranei alla coppia. Nel contributo si sostiene che il diritto a conoscere le proprie origini deve essere declinato tenendo conto della diversità di situazioni e delle priorità dei beni/diritti in gioco. Lo stesso discernimento è richiesto per valutare l’anonimato il cui scopo è diverso a seconda del contesto a cui si riferisce e dei diversi titolari di diritti in eventuale conflitto fra loro. In conclusione,nel campo della fecondazione eterologa, a motivo della programmata e concordata modalità generativa, il diritto a conoscere le proprie origini dovrebbe dispiegarsi con la massima intensità, sia rispetto alle situazioni di adozione sia riguardo al caso in cui la madre abbia partorito in anonimato.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The right to know one's origins between heterologous fertilization, adoption and childbirth in anonymity |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 641-661 |
| Numero di pagine | 21 |
| Rivista | Medicina e Morale |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- adozione
- diritto a conoscere le proprie origini
- fecondazione eterologa
- parto anonimo