Abstract
[Ita:]La Cassazione prende posizione sulla rivalsa della struttura sanitaria nei riguardi del medico autore dell’intervento dannoso, per i casi non coperti dalla legge Gelli-Bianco. Per tali ipotesi conclude che la struttura sanitaria possa di regola recuperare solo una quota dell’esborso, mediante un’applicazione analogica dell’art. 2055 c.c. e non tutta la somma pagata a titolo risarcitorio. Tale esito deve essere giudicato con favore, poiché opera una chiara distinzione tra la responsabilità del debitore per fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c., che è responsabilità per fatto proprio del debitore (la struttura) e responsabilità per fatto altrui del preponente di cui all’art. 2049 c.c., ove invece si può più agevolmente ipotizzare un regresso per l’intero.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Internal relations between debtor and auxiliary pursuant to art. 1228: an appropriate tuning (with many lights and some shadows) |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 345-351 |
Numero di pagine | 7 |
Rivista | LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- Regresso
- Responsabilità dell'ausiliario
- Responsabilità medica