Abstract
[Ita:]L’art. 95 d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 dispone che nelle controversie contro le misure di gestione della crisi degli enti creditizi adottate dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’economia e delle finanze non sono ammesse verificazioni e consulenze tecniche per l’accertamento di fatti o per l’acquisizione di valutazioni che richiedono competenze tecniche. Si tratta di un limite probatorio particolarmente severo, anche in ragione del fatto che queste controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo, nel cui ambito, storicamente, il catalogo dei mezzi istruttori è stato sempre messo in rapporto a quello del giudice civile. Il contributo esamina la compatibilità della disposizione con i principi del giusto processo e in particolare con il principio della parità delle parti.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The probative limits in disputes against crisis management measures |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 803-813 |
Numero di pagine | 11 |
Rivista | IL DIRITTO DELL'ECONOMIA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- controversie contro le misure di gestione della crisi