Abstract
[Ita:]Deve considerarsi esterovestita la societa` costituita da cittadini italiani e avente sede all’interno di uno Stato
estero membro dell’Unione Europea ogniqualvolta il suo conto economico risulti costituito esclusivamente da
ricavi imputabili ad attivita` situate in Italia. In tal caso sara` da considerarsi legittima la disapplicazione dell’imposta
di registro agevolata - oltreche´degli oneri accessori in misura fissa - prevista per l’atto di aumento di
capitale dalla Nota IV all’art. 4 della Tabella Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 laddove la societa` destinataria
del conferimento abbia sede legale o amministrativa in uno Stato membro dell’Unione Europea.
| Titolo tradotto del contributo | Corporate foreign investment attributable to income of exclusively national origin |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 1989-1993 |
| Numero di pagine | 5 |
| Rivista | IL FISCO |
| Volume | 2018 - 20 |
| Numero di pubblicazione | 20 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2018 |
Keywords
- Esterovestizione
Fingerprint
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