Abstract
[Ita:]Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base
imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati
accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base
imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Excluded from the VAT tax base excise duties not passed on to the transferee |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 2391-2393 |
| Numero di pagine | 3 |
| Rivista | IL FISCO |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2018 |
OSS delle Nazioni Unite
Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile
-
SDG 7 Energia pulita e accessibile
Keywords
- IVA ACCISE CORRISPETTIVO TRASLAZIONE BASE IMPONIBILE
- VAT EXCISE DUTIES ENERGY TAXATION
Fingerprint
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