Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario

Damiano Peruzza*, Giorgio Emanuele Degani*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Excluded from the VAT tax base excise duties not passed on to the transferee
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)2391-2393
Numero di pagine3
RivistaIL FISCO
Stato di pubblicazionePubblicato - 2018

Keywords

  • IVA ACCISE CORRISPETTIVO TRASLAZIONE BASE IMPONIBILE
  • VAT EXCISE DUTIES ENERGY TAXATION

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