Abstract
[Ita:]Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base
imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati
accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base
imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Excluded from the VAT tax base excise duties not passed on to the transferee |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 2391-2393 |
Numero di pagine | 3 |
Rivista | IL FISCO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2018 |
Keywords
- IVA ACCISE CORRISPETTIVO TRASLAZIONE BASE IMPONIBILE
- VAT EXCISE DUTIES ENERGY TAXATION