Abstract
[Ita:]Il tema della nullità dello swap, quando lo strumento risulti inidoneo a perseguire la finalità voluta delle parti e pertanto non sia meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2°, c.c. per difetto di causa in concreto, è ancora dibattuto.
Partendo da uno degli ultimi arresti del giudice di legittimità in argomento, si coglie l’occasione per chiarire ulteriormente due aspetti: il primo che il contratto di swap non è da considerare, nel contesto di applicazione del secondo comma dell’art. 1322 c.c., di per sé stesso immeritevole di tutela; il secondo, che il giudizio di meritevolezza si deve fondare sul contenuto della pattuizione concreta e sull’intrinseca conformazione del rapporto, non già sugli esiti economici prodottisi ex post.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] DERIVATIVES OF COVERAGE, ASSESSMENT OF MERIT AND RULES OF CONDUCT. REFLECTION STARTING FROM CASS. CIV. N. 18724, 13 JULY 2018 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 365-372 |
Numero di pagine | 8 |
Rivista | BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- IRS
- Meritevolezza
- validità swap