Abstract
[Ita:]La nozione di rifiuto dell art. 1, comma 1, lett. a, dir. 2006/12/CE va interpretata in modo estensivo e la possibi-lità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fab-bricazione (che non è principalmente destinato a produrlo) sottoprodotto di cui il detentore non intende di-sfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione: perciò l art. 7, comma 1, lett. b), L. prov. Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 - che fa sorgere la presunzione che, nel-le situazioni da esso previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi - è costituzionalmente illegittimo per contrasto con la citata direttiva, norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all ordinamento co-munitario, in base all art. 117, comma 1, della Costituzione
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Constitutional Court and notion of refusal: old and new problems between domestic and Community law (note to the Constitutional Court n. 62 of 14 March 2008) |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 943-956 |
Numero di pagine | 14 |
Rivista | URBANISTICA E APPALTI |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2008 |
Keywords
- corte costituzionale
- diritto comunitario
- rifiuti