Comunicazione di inizio attività e potere di inibire la prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti

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Abstract

[Ita:]In base all’art. 33 D.Lgs. n. 22/1997 (oggi, art. 216 D.Lgs. n. 152/2006) l’attivita` di recupero di rifiuti puo` essere avviata decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita` alla Provincia territorialmente competente; tuttavia, sebbene la comunicazione medesima sortisca l’effetto operativo di legittimare l’attivita` con il decorso dei termini di legge, e` fatto salvo il potere della Provincia di vietare non solo l’inizio dell’attivita` , ma anche la sua prosecuzione in caso di riscontro dell’assenza dei requisiti prescritti: ne consegue che il controllo e` esercitabile anche successivamente alla decorrenza del termine per l’inizio attivita` , senza che sia necessaria la rimozione di alcun provvedimento di assenso tacito e senza che possa configurarsi una consumazione del potere inibitorio.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Communication of start of activity and power to inhibit the continuation of the waste recovery activity
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)232-236
Numero di pagine5
RivistaURBANISTICA E APPALTI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2012

Keywords

  • comunicazione inizio attività
  • rifiuti

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