Abstract
[Ita:]In base all’art. 33 D.Lgs. n. 22/1997 (oggi, art. 216 D.Lgs. n. 152/2006) l’attivita` di recupero di rifiuti puo` essere
avviata decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita` alla Provincia territorialmente competente;
tuttavia, sebbene la comunicazione medesima sortisca l’effetto operativo di legittimare l’attivita` con il decorso
dei termini di legge, e` fatto salvo il potere della Provincia di vietare non solo l’inizio dell’attivita` , ma anche la
sua prosecuzione in caso di riscontro dell’assenza dei requisiti prescritti: ne consegue che il controllo e` esercitabile
anche successivamente alla decorrenza del termine per l’inizio attivita` , senza che sia necessaria la rimozione
di alcun provvedimento di assenso tacito e senza che possa configurarsi una consumazione del potere
inibitorio.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Communication of start of activity and power to inhibit the continuation of the waste recovery activity |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 232-236 |
Numero di pagine | 5 |
Rivista | URBANISTICA E APPALTI |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
Keywords
- comunicazione inizio attività
- rifiuti