Abstract
[Ita:]Il contributo prende le mosse dal contrasto giurisprudenziale in merito alla necessità di subordinare l’operatività della connessione alla pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado. La risposta (accolta anche dalle Sezioni Uniti) si rinviene nella natura di criterio originario d’attribuzione della competenza assegnato alla connessione, con la conseguenza che esso risulta sganciato dalla pendenza dei procedimenti nel medesimo stato e grado. Peraltro, questa conclusione non può essere fondata su una lettura dell’art.25 comma 1 Cost. che conduce a identificare le nozioni di naturalità e di precostituzione, attribuendo un ruolo esclusivo alla seconda. Al contrario, il concetto di “giudice naturale” è dotato di una propria autonomia: esso, oggi sganciato dal collegamento con il locus commissi delicti, viene a indicare l’attitudine dell’organo giurisdizionale a comprendere la condotta dell’imputato
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Jurisdiction for connection and natural judge |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 4492-4504 |
Numero di pagine | 13 |
Rivista | CASSAZIONE PENALE |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Keywords
- Compentenza per connessione
- Naturalità del giudice
- Naturelness of the judge
- competence for connection