Abstract
La disciplina della commissione giudicatrice presenta alcune differenze sostanziali rispetto alla corrispondente disposizione del d.lgs. 50/2016 (l’art. 77). Anzitutto, nel codice previgente il potere di nomina era stato sostanzialmente sottratto alla stazione appaltante: infatti, in base all’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016 la scelta dei commissari (necessariamente esterni alla stazione appaltante) sarebbe dovuta avvenire tramite sorteggio fra gli iscritti in un Albo istituito presso ANAC. Tuttavia, l’Albo non è stato mai effettivamente attivato; inoltre, l’applicazione di tale disposizione è stata più volte rinviata (si veda, da ultimo, l’art. 1, comma 1, d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019): pertanto, questa previsione non ha mai avuto concreta applicazione e le stazioni appaltanti hanno continuato a nominare direttamente i commissari. In secondo luogo, nell’articolo in commento non è più prevista la cosiddetta incompatibilità endo-procedimentale. In terzo luogo, si prevede espressamente che il RUP possa fare parte della commissione, anche come presidente per le gare sotto-soglia dell’art. 51.
| Titolo tradotto del contributo | Selection Committee (Commentary on art. 93 of Legislative Decree 36/2023) |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Commentario al codice dei contratti pubblici |
| Editore | Pacini Giuridica |
| Pagine | 465-469 |
| Numero di pagine | 5 |
| ISBN (stampa) | 978-88-3379-721-2 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2024 |
Keywords
- commissione giudicatrice
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