Commento alla sentenza Cassazione, sez. IV pen., 13 luglio 2011 - 21 settembre 2011, n. 1239

Alessandro Provera

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]Il principio desumibile dall'art. 2087 c.c., ribadito dall'art. 18, comma 3-bis d.lgs. n. 81 del 2008 è che il datore di lavoro, oltre ad assolvere ai propri obblighi, debba vigilare sull'adempimento dei doveri dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente. Resta, tuttavia, ferma l'esclusiva responsabilità dei predetti soggetti per la mancata attuazione dei loro obblighi, allorché quest'ultima sia dovuta unicamente a costoro, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro. Altrimenti opinando, la responsabilità del datore di lavoro dipenderebbe dalla mera sussistenza della posizione di garanzia preordinata alla tutela della salute dei lavoratori, senza essere accertata alcuna inosservanza di una specifica regola cautelare finalizzata a impedire un evento prevedibile.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Comment on the Cassation judgment, sect. IV pen., 13 July 2011 - 21 September 2011, n. 1239
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1233-1236
Numero di pagine4
RivistaRIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE
Stato di pubblicazionePubblicato - 2012

Keywords

  • Lesioni colpose
  • Responsabilità del medico competente
  • art. 25 d.lgs. n. 81del 2008

Fingerprint

Entra nei temi di ricerca di 'Commento alla sentenza Cassazione, sez. IV pen., 13 luglio 2011 - 21 settembre 2011, n. 1239'. Insieme formano una fingerprint unica.

Cita questo