Abstract
[Ita:]Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali pronunciate in sede di ottemperanza sono appellabili solo quando dispongano misure aberranti e quando si pronuncino sulla regolarità del rito seguìto, sulle condizioni dell’azione, o sulla fondatezza del ricorso. Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza è rilevante non il tipo di condotta (attiva o omissiva) tenuta dall’amministrazione, né il carattere vincolato o discrezionale dell’attività dell’amministrazione, ma la non ottemperanza ad una statuizione vincolante della decisione giurisdizionale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Comment to the COUNCIL OF STATE; section IV; decision, 10-08-2000, n. 4459 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 276-278 |
Numero di pagine | 3 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2001 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- giudizio di ottemperanza conversione