Abstract
[Ita:]Nella pronuncia della Suprema Corte in esame, la responsabilità dell’imputato è da individuarsi
nella violazione del dovere di diligenza che
gli imponeva di svolgere la sua attività secondo il
suo modello di agente e nel rispetto delle regole di
prudenza, la cui violazione ha determinato le
premesse dell’evento letale. Non può, pertanto,
essere utilmente evocata l’applicazione delle linee
guida che riguardano e contengono solo regole di
perizia e non afferiscono ai profili di negligenza
e di imprudenza.
Le linee guida per avere rilevanza nell’accertamento
della responsabilità del medico devono
indicare standard diagnostico-terapeutici conformi
alla regole dettate dalla migliore scienza medica
a garanzia della salute del paziente e (come
detto) non devono essere ispirate ad esclusive logiche
di economicità della gestione, sotto il profilo
del contenimento delle spese, in contrasto con le
esigenze di cura del paziente.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Court of Cassation, section IV pen., 24 January 2013, n. 11493 |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 963-980 |
Numero di pagine | 18 |
Rivista | RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DILIGENZA - RISPETTO DELLE LINEE GUIDA - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
- RESPONSABILITA' MEDICA - OMESSO CONTROLLO DEI TRACCIATI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA - MORTE DEL FETO - OMICIDIO COLPOSO SUSSISTENZA