Cass., sez. IV pen., 24 gennaio 2013, n. 11493

Fabio Gino Seregni

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]Nella pronuncia della Suprema Corte in esame, la responsabilità dell’imputato è da individuarsi nella violazione del dovere di diligenza che gli imponeva di svolgere la sua attività secondo il suo modello di agente e nel rispetto delle regole di prudenza, la cui violazione ha determinato le premesse dell’evento letale. Non può, pertanto, essere utilmente evocata l’applicazione delle linee guida che riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di negligenza e di imprudenza. Le linee guida per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico-terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e (come detto) non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Court of Cassation, section IV pen., 24 January 2013, n. 11493
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)963-980
Numero di pagine18
RivistaRIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE
Stato di pubblicazionePubblicato - 2013
Pubblicato esternamente

Keywords

  • ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DILIGENZA - RISPETTO DELLE LINEE GUIDA - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
  • RESPONSABILITA' MEDICA - OMESSO CONTROLLO DEI TRACCIATI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA - MORTE DEL FETO - OMICIDIO COLPOSO SUSSISTENZA

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