Cass., sez. III pen., 27 giugno 2012, n. 40143

Fabio Gino Seregni

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]Seconda la Suprema Corte, risponde del reato di cui all’art. 609 bis c.p. il medico che, in violazione dei doveri connessi alla sua funzione di medico incaricato di compiere la visita fiscale presso il domicilio della lavoratrice, approfittando della sorpresa della vittima e della fiducia riposta in ragione del ruolo, con violenza la costringe a subire atti sessuali. In tali casi, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, co. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di riscontri esterni
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Court of Cassation, section III pen., June 27, 2012, n. 40143
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)371-381
Numero di pagine11
RivistaRIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE
Stato di pubblicazionePubblicato - 2013
Pubblicato esternamente

Keywords

  • REATI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - RESPONSABILITA' DEL SANITARIO - ATTI SESSUALI
  • TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - UNICA FONTE DI PROVA - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' - ASSENZA DI RISCONTRI ESTERNI - LIBERO CONVINCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA'

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