Abstract
[Ita:]Seconda la Suprema Corte, risponde del reato di cui all’art. 609 bis c.p.
il medico che, in violazione dei doveri connessi
alla sua funzione di medico incaricato di compiere
la visita fiscale presso il domicilio della lavoratrice,
approfittando della sorpresa della vittima e
della fiducia riposta in ragione del ruolo, con
violenza la costringe a subire atti sessuali. In tali casi, è ben possibile che il giudice tragga il proprio
convincimento circa la responsabilità dell’imputato
anche dalle sole dichiarazioni della persona
offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo
circa la sua attendibilità e senza la necessità di
applicare le regole probatorie di cui all’art. 192,
co. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di
riscontri esterni
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Court of Cassation, section III pen., June 27, 2012, n. 40143 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 371-381 |
Numero di pagine | 11 |
Rivista | RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- REATI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - RESPONSABILITA' DEL SANITARIO - ATTI SESSUALI
- TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - UNICA FONTE DI PROVA - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' - ASSENZA DI RISCONTRI ESTERNI - LIBERO CONVINCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA'