Abstract
[Ita:]L’azione popolare dell’art. 9, comma 1, del testo unico degli enti locali ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi del Comune o della Provincia nel caso di inerzia degli amministratori locali; si tratta tuttavia di una legittimazione eccezionale, in quanto riconosciuta ad un soggetto diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata: ne consegue che non può svolgere una funzione di tipo correttivo, nel senso che non può essere utilizzata dal cittadino per opporsi alla volontà manifestata in modo espresso dall’ente locale, perché ciò arrecherebbe un evidente vulnus al principio democratico-rappresentativo.
Il principio di sussidiarietà orizzontale trova nell'ordinamento concreta attuazione, per il profilo della legittimazione processuale, proprio attraverso la previsione dell’art. 9 del citato testo unico, posto che una diversa conclusione aprirebbe le porte ad una inammissibile generalizzazione dell'azione popolare.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Popular action and 'subsidiary' procedural legitimacy (note to TAR Emilia-Romagna, section I, 6 July 2007, no. 1618) |
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Lingua originale | Italian |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2010 |
Keywords
- azione popolare
- legittimazione ad agire
- sussidiarietà