Abstract
[Ita:]La giustizia domestica delle Camere è esercizio di una giurisdizione speciale parlamentare: essa può essere prevista dai regolamenti delle Camere, compatibilmente con i limiti imposti dalla Costituzione e in ragione della funzionalizzazione e strumentalità della stessa alla tutela dell'indipendenza del Parlamento e della funzione legislativa. La funzione di verifica dei poteri e la giustizia domestica sui dipendenti parlamentari, seppur chiaramente distinte, hanno entrambe natura giurisdizionale. L'art. 66 Cost., che prevede la funzione di verifica dei poteri (o autodichia in senso lato) del Parlamento, è una norma di rottura costituzionale sia rispetto all'art. 102 sia rispetto all'art. 111 Cost.; l'art. 64 non permette ai regolamenti parlamentari, i quali possono, però, prevedere l'autodichia in senso stretto (o giurisdizione domestica speciale) sui dipendenti delle Cametre, di derogare l'art. 24 Cost., non fornendo tutela giurisdizionale alle loro posizioni soggettive.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Parliamentary self-declaration. Domestic justice of the Chambers in the constitutional state of law |
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Lingua originale | Italian |
Editore | EDUCatt |
Numero di pagine | 283 |
ISBN (stampa) | 9788893351058 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- Art. 102 Cost.
- Art. 64 Cost.
- Artt. 24 e 113 Cost.
- Autodichia
- Autorottura
- Deroga
- Giurisdizione speciale
- Giustizia domestica
- Indipendenza e autonomia
- Regolamenti parlamentari