TY - BOOK
T1 - Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo
AU - Allena, Miriam
PY - 2012
Y1 - 2012
N2 - [Ita:]Il volume mette in luce come l’applicazione dei princìpi dell'“equo processo” di cui all'art. 6 CEDU, nell’ambito del diritto amministrativo renda necessario un radicale ripensamento della funzione del processo amministrativo. Al giudice amministrativo, infatti, andranno riconosciuti poteri di revisione delle decisioni della pubblica amministrazione ben più ampi e pervasivi che in passato, così fornendo al cittadino nuovi strumenti di tutela contro i pubblici poteri.
Il libro, anzitutto, ricorda che i redattori dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo #CEDU# decisero di escludere dalla norma sull' “equoo processo” – ossia sul diritto ad un processo che si svolga in tempi ragionevoli, davanti a un giudice terzo ed imparziale e con effettive possibilità di difesa – la materia amministrativa, per via della sua ritenuta specialità rispetto al diritto civile e penale.
Nel tempo, tuttavia, è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a “ridefinire” i concetti contenuti nell’art. 6 CEDU. Così, la nozione di “accusa penale” è stata estesa sino a ricomprendere anche certe sanzioni amministrative. Allo stesso modo, la nozione di “tribunale” è stata ritenuta riferibile a qualunque autorità cui sia attribuito il potere di emanare provvedimenti vincolanti, idonei ad incidere sulla sfera soggettiva di un privato. In tal modo, la Corte è giunta ad estendere l’area di operatività dei principi sull'equo processo tanto al processo amministrativo – ossia al momento giurisdizionale di tutela dei diritti nei confronti delle pubbliche amministrazioni – quanto al procedimento amministrativo, che si svolge invece proprio davanti alle pubbliche pmministrazioni.
Di conseguenza, anche nel procedimento amministrativo dovranno essere rispettate le garanzie proprie dell’“equo processo”, in primis, quelle di imparzialità e di indipendenza in capo all’organo munito di poteri decisori: caratteristiche che spesso, però, non sono proprie della pubblica amministrazione. La Corte, tuttavia, adottando un approccio flessibile, ha riconosciuto che carenze di tal genere nel procedimento amministrativo possono, in linea di massima, essere “compensate” dall’imparzialità e indipendenza del giudice davanti al quale sia possibile fare ricorso contro la decisione amministrativa.
Perché tale meccanismo di “compensazione” possa operare, occorre però che questo giudice abbia un effettivo potere di riesaminare integralmente la decisione amministrativa, arrivando anche a compiere scelte propriamente discrezionali.
Il libro, quindi, evidenzia come una tale conclusione abbia effetti rilevantissimi nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, in cui al giudice, invece, è normalmente precluso il sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Pubblica Amministrazione.
A dispetto del tradizionale approccio nazionale, le conclusioni elaborate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono vincolanti per i giudici italiani. Non solo, infatti, l’Italia aderisce alla CEDU, ma i medesimi principi dell’art. 6 CEDU sono, da un lato, riprodotti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e, dall’altro, sono stati accolti ed applicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò, oltretutto, in un contesto europeo che riconosce sempre più frequentemente l’essenzialità della garanzia di rimedi giurisdizionali effettivi.
Per questa via, quindi, secondo Allena, l’art. 6 CEDU sarebbe in grado di provocare una trasformazione dei rapporti tra cittadini e potere amministrativo, garantendo maggiori possibilità di ottenere giustizia nei confronti della Pubblica Amministrazione.
AB - [Ita:]Il volume mette in luce come l’applicazione dei princìpi dell'“equo processo” di cui all'art. 6 CEDU, nell’ambito del diritto amministrativo renda necessario un radicale ripensamento della funzione del processo amministrativo. Al giudice amministrativo, infatti, andranno riconosciuti poteri di revisione delle decisioni della pubblica amministrazione ben più ampi e pervasivi che in passato, così fornendo al cittadino nuovi strumenti di tutela contro i pubblici poteri.
Il libro, anzitutto, ricorda che i redattori dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo #CEDU# decisero di escludere dalla norma sull' “equoo processo” – ossia sul diritto ad un processo che si svolga in tempi ragionevoli, davanti a un giudice terzo ed imparziale e con effettive possibilità di difesa – la materia amministrativa, per via della sua ritenuta specialità rispetto al diritto civile e penale.
Nel tempo, tuttavia, è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a “ridefinire” i concetti contenuti nell’art. 6 CEDU. Così, la nozione di “accusa penale” è stata estesa sino a ricomprendere anche certe sanzioni amministrative. Allo stesso modo, la nozione di “tribunale” è stata ritenuta riferibile a qualunque autorità cui sia attribuito il potere di emanare provvedimenti vincolanti, idonei ad incidere sulla sfera soggettiva di un privato. In tal modo, la Corte è giunta ad estendere l’area di operatività dei principi sull'equo processo tanto al processo amministrativo – ossia al momento giurisdizionale di tutela dei diritti nei confronti delle pubbliche amministrazioni – quanto al procedimento amministrativo, che si svolge invece proprio davanti alle pubbliche pmministrazioni.
Di conseguenza, anche nel procedimento amministrativo dovranno essere rispettate le garanzie proprie dell’“equo processo”, in primis, quelle di imparzialità e di indipendenza in capo all’organo munito di poteri decisori: caratteristiche che spesso, però, non sono proprie della pubblica amministrazione. La Corte, tuttavia, adottando un approccio flessibile, ha riconosciuto che carenze di tal genere nel procedimento amministrativo possono, in linea di massima, essere “compensate” dall’imparzialità e indipendenza del giudice davanti al quale sia possibile fare ricorso contro la decisione amministrativa.
Perché tale meccanismo di “compensazione” possa operare, occorre però che questo giudice abbia un effettivo potere di riesaminare integralmente la decisione amministrativa, arrivando anche a compiere scelte propriamente discrezionali.
Il libro, quindi, evidenzia come una tale conclusione abbia effetti rilevantissimi nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, in cui al giudice, invece, è normalmente precluso il sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Pubblica Amministrazione.
A dispetto del tradizionale approccio nazionale, le conclusioni elaborate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono vincolanti per i giudici italiani. Non solo, infatti, l’Italia aderisce alla CEDU, ma i medesimi principi dell’art. 6 CEDU sono, da un lato, riprodotti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e, dall’altro, sono stati accolti ed applicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò, oltretutto, in un contesto europeo che riconosce sempre più frequentemente l’essenzialità della garanzia di rimedi giurisdizionali effettivi.
Per questa via, quindi, secondo Allena, l’art. 6 CEDU sarebbe in grado di provocare una trasformazione dei rapporti tra cittadini e potere amministrativo, garantendo maggiori possibilità di ottenere giustizia nei confronti della Pubblica Amministrazione.
KW - ADMINISTRATIVE PROCEDURE
KW - ADMINISTRATIVE TRIAL
KW - Art. 6 CEDU
KW - Art. 6 of European Convention on Human Rights
KW - JUDICIAL REVIEW
KW - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
KW - PROCESSO AMMINISTRATIVO
KW - SINDACATO GIURISDIZIONALE
KW - ADMINISTRATIVE PROCEDURE
KW - ADMINISTRATIVE TRIAL
KW - Art. 6 CEDU
KW - Art. 6 of European Convention on Human Rights
KW - JUDICIAL REVIEW
KW - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
KW - PROCESSO AMMINISTRATIVO
KW - SINDACATO GIURISDIZIONALE
UR - http://hdl.handle.net/10807/28639
M3 - Book
SN - 978-88-6342-363-1
T3 - PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
BT - Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo
PB - Editoriale scientifica
ER -