Abstract
[Ita:]Secondo il T.A.R. Abruzzo nelle gare gestite da una centrale unica di committenza il ruolo di amministrazione aggiudicatrice (e, dunque, di parte necessaria del giudizio) spetta alla centrale medesima e non ai singoli Comuni convenzionati. A diversa conclusione, secondo la giurisprudenza, bisogna invece pervenire con riferimento a quei moduli organizzativi finalizzati pur sempre a forme di acquisto centralizzate, ma non “istituzionalizzati”. Tuttavia, dietro l’apparente chiarezza del quadro giurisprudenziale di riferimento si celano numerosi problemi sia di ordine processuale, soprattutto con riferimento all’individuazione delle parti necessarie del giudizio, sia di ordine sostanziale, specialmente per quanto concerne l’individuazione del soggetto cui sono attribuiti i poteri di autotutela
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Contracts entered into by central purchasing bodies: procedural and substantive issues |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 447-452 |
Numero di pagine | 6 |
Rivista | GIURISPRUDENZA ITALIANA |
Volume | 2015 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- autotutela
- centrali di committenza
- legittimazione passiva