Abstract
[Ita:]In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, il principio stabilito dalla Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, secondo cui ‘‘particolari contratti’’ possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta ‘‘in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto’’ deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare ‘‘particolari modalità della contrattazione non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una ‘‘radicale’’ soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare salvaguardi la necessaria indicazione, nel ‘‘contratto madre’’, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il ‘‘contratto figlio’’.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Opening of credit on current account and derogation from the written form ab substantiam |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1580-1584 |
Numero di pagine | 5 |
Rivista | GIURISPRUDENZA ITALIANA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2018 |
Keywords
- apertura di credito
- forma scritta