Apertura di credito in conto corrente e deroga della forma scritta ab substantiam

Edoardo Grossule*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, il principio stabilito dalla Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, secondo cui ‘‘particolari contratti’’ possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta ‘‘in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto’’ deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare ‘‘particolari modalità della contrattazione non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una ‘‘radicale’’ soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare salvaguardi la necessaria indicazione, nel ‘‘contratto madre’’, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il ‘‘contratto figlio’’.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Opening of credit on current account and derogation from the written form ab substantiam
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1580-1584
Numero di pagine5
RivistaGIURISPRUDENZA ITALIANA
Stato di pubblicazionePubblicato - 2018

Keywords

  • apertura di credito
  • forma scritta

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