Abstract
[Ita:]Il lavoro ha preso in esame l'attività di controllo cui è stato chiamato l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della l. 352/1970, rispetto al referendum costituzionale indetto il 28 settembre 2016. Se infatti la Corte costituzionale, sia pure con riferimento a referendum diversi da quello previsto dall'art. 138 Cost., ha ripetutamente affermato che innanzi all'Ufficio centrale si svolge un 'giudizio', detta qualificazione non è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa, che ancora di recente ha definito gli atti dell'Ufficio quali «atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone pertanto la natura». Tesi, quest'ultima, che non ha avuto particolare seguito in dottrina, più propensa a considerare l'attività dell'Ufficio centrale come giurisdizionale e, secondo un certo orientamento, più precisamente come giurisdizione 'a contenuto oggettivo', con conseguente limitazione del contraddittorio innanzi all'Ufficio stesso. Eppure il cittadino elettore deve essere in grado di far valere concretamente il suo diritto di voto e, proprio in considerazione delle evidenti difficoltà di ottenere tutela mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., sarebbe allora preferibile consentire anche a soggetti diversi dai promotori di intervenire nel giudizio sulla legittimità della richiesta referendaria che si svolge innanzi all'Ufficio centrale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Still controversies, in the recent jurisprudence on the subject of constitutional referendum, on the nature of the activity of the Central Office at the Court of Cassation |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1-7 |
Numero di pagine | 7 |
Rivista | FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA |
Volume | 2016 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- attività amministrativa
- referendum, attività giurisdizionale
- ufficio centrale