Abstract
[Ita:]Il commento analizza alcuni dei profili ancora discussi del regime della compensatio lucri cum damno nelle fattispecie in cui l’obbligazione risarcitoria da fatto illecito concorre con il diritto del danneggiato a beneficiare dell’indennizzo previsto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210. In particolare, si delinea il regime di rilevabilità d’ufficio dell’eccezione, pur ravvisandosi la necessità dell’allegazione in giudizio del fatto della percezione del beneficio in favore del danneggiato. Si indagano quindi le conseguenze dell’incertezza dell’entità del beneficio medesimo nei casi in cui questo non sia stato ancora determinato. Si esaminano poi criticamente talune affermazioni contenute nella pronuncia (favorevole, in linea teorica, alla riduzione del risarcimento per via dell’indennizzo di cui alla l. n. 210/1992) circa i presupposti di applicazione della compensatio lucri cum damno, ribadendo la centralità di una valutazione funzionale del beneficio e criticando l’orientamento che ravvisa il fondamento della compensatio nell’unicità del soggetto tenuto a versare sia il risarcimento sia l’indennizzo. Infine, ci si interroga circa la reale finalità (risarcitoria oppure solidaristica) dell’indennità in favore delle vittime di danni da emotrasfusioni.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Some open questions on the assumptions and methods of the exception of compensatotio lucri cum damno in a case of damage from blood transfusions |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 160-177 |
Numero di pagine | 18 |
Rivista | RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2023 |
Keywords
- Compensatio lucri cum damno
- L. 25 febbraio 1992, n. 210
- Danno da emotrasfusioni
- Rilevabilità d'ufficio
- Eccezione