Abstract
[Ita:]Il contributo affronta il tema della configurabilità, a carico degli intermediari, di un obbligo legale di informazione post-contrattuale a fronte della prestazione di un servizio di investimento a carattere esecutivo. In altre parole, l'indagine ha lo scopo di stabilire se, e in quali casi, successivamente alla prestazione del servizio di investimento, l'intermediario sia tenuto a monitorare l'andamento dello strumento finanziario e, in caso di perdite consistenti, informare il proprio cliente.
Nella prospettiva dell'analisi costi benefici, si conclude che alla luce dell'evoluzione della nozione di consulenza per effetto dell'intervento del CESR (oggi ESMA), siano configurabili degli obblighi di informazione in executivis, specie quando l'investitore presenta particolari necessità di una protezione, basate sulla raccolta di informazioni che l'intermediario deve raccogliere in sede di prestazione del servizio.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Reliance on the intermediary and information obligations in executivis |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 425-437 |
Numero di pagine | 13 |
Rivista | BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- servizi di investimento