Affidamento sull'intermediario e obblighi di informazione in executivis

Edoardo Grossule*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]Il contributo affronta il tema della configurabilità, a carico degli intermediari, di un obbligo legale di informazione post-contrattuale a fronte della prestazione di un servizio di investimento a carattere esecutivo. In altre parole, l'indagine ha lo scopo di stabilire se, e in quali casi, successivamente alla prestazione del servizio di investimento, l'intermediario sia tenuto a monitorare l'andamento dello strumento finanziario e, in caso di perdite consistenti, informare il proprio cliente. Nella prospettiva dell'analisi costi benefici, si conclude che alla luce dell'evoluzione della nozione di consulenza per effetto dell'intervento del CESR (oggi ESMA), siano configurabili degli obblighi di informazione in executivis, specie quando l'investitore presenta particolari necessità di una protezione, basate sulla raccolta di informazioni che l'intermediario deve raccogliere in sede di prestazione del servizio.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Reliance on the intermediary and information obligations in executivis
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)425-437
Numero di pagine13
RivistaBANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO
Stato di pubblicazionePubblicato - 2015

Keywords

  • servizi di investimento

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