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Adeguatezza ex art. 2086 c.c. e obbligo di introdurre tecnologia avanzata per mitigare i rischi da lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo

Abstract

[Ita:]Il saggio muove da tre domande e elabora una teoria sulla dimensione giuslavoristica della nozione di adeguatezza degli assetti aziendali di cui all’art. 2086 c.c., la quale qui si dimostra che possa coincidere con l’obbligo di introdurre tecnologia avanzata, anche nella forma di intelligenza artificiale, per mitigare i rischi da lavoro. Le domande sono le seguenti: (i) nella formulazione del nuovo art. 2086, co. 2, c.c. (assetti adeguati) può essere ricompreso anche l’obbligo di introduzione di quella tecnologia avanzata (intelligenza artificiale/robot) che è funzionale alla mitigazione/prevenzione dei rischi da lavoro, tra cui infortuni e tecnopatie? (ii) Se sì, la categoria di imprenditore/datore di lavoro, anche per i fini che qui trattiamo, come e se può essere ridefinita, ampliata, riconcettualizzata? (iii) E ancora, qualora le risposte alle prime due domande fossero positive, quale potrebbe essere il ruolo della contrattazione collettiva decentrata sul controllo ex ante, in fieri, ex post, dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, intesi anche di introduzione a livello aziendale di tecnologia volta alla mitigazione di quei rischi da lavoro?
Titolo tradotto del contributoAdequacy pursuant to art. 2086 of the Italian Civil Code and obligation to introduce advanced technology to mitigate work risks
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)143-157
Numero di pagine15
RivistaFederalismi.it
Volume2025
Numero di pubblicazione6
Stato di pubblicazionePubblicato - 2025

Keywords

  • Adeguatezza
  • Intelligenza artificiale
  • Sicurezza

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