Abstract
[Ita:]Il saggio muove da tre domande e elabora una teoria sulla dimensione giuslavoristica della nozione di adeguatezza degli assetti aziendali di cui all’art. 2086 c.c., la quale qui si dimostra che possa coincidere con l’obbligo di introdurre tecnologia avanzata, anche nella forma di intelligenza artificiale, per mitigare i rischi da lavoro. Le domande sono le seguenti: (i) nella formulazione del nuovo art. 2086, co. 2, c.c. (assetti adeguati) può essere ricompreso anche l’obbligo di introduzione di quella tecnologia avanzata (intelligenza artificiale/robot) che è funzionale alla mitigazione/prevenzione dei rischi da lavoro, tra cui infortuni e tecnopatie? (ii) Se sì, la categoria di imprenditore/datore di lavoro, anche per i fini che qui trattiamo, come e se può essere ridefinita, ampliata, riconcettualizzata? (iii) E ancora, qualora le risposte alle prime due domande fossero positive, quale potrebbe essere il ruolo della contrattazione collettiva decentrata sul controllo ex ante, in fieri, ex post, dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, intesi anche di introduzione a livello aziendale di tecnologia volta alla mitigazione di quei rischi da lavoro?
| Titolo tradotto del contributo | Adequacy pursuant to art. 2086 of the Italian Civil Code and obligation to introduce advanced technology to mitigate work risks |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 143-157 |
| Numero di pagine | 15 |
| Rivista | Federalismi.it |
| Volume | 2025 |
| Numero di pubblicazione | 6 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2025 |
Keywords
- Adeguatezza
- Intelligenza artificiale
- Sicurezza
Fingerprint
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